Nel mese di Gennaio 2003, presso il Comando dei Vigili Urbani di Modugno si è svolto, organizzato dall’ Assessorato ai servizi Sociali, un incontro avente ad oggetto: ”PRESENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE .PROGETTO COMUNALE “ ORIENTAMENTO FAMIGLIA” L.285/ 97”.
La costituzione del centro, vuol essere un aiuto ad una sempre crescente richiesta di sostegno, da parte dei genitori, per un sano sviluppo dei propri figli.
Inoltre, in futuro, sarà attivato lo “SPORTELLO ORIENTAMENTO FAMIGLIE” con una linea verde per rispondere ai tanti interrogativi e problemi che una famiglia si pone in relazione alla crescita dei propri figli.
Con tali iniziative si vogliono potenziare nel Comune di Modugno i servizi a sostegno delle famiglie.
In tale contesto, non appare superfluo, soffermarsi sull’affidamento, istituto giuridico previsto dalla legge a sostegno di quelle famiglie in gravi difficoltà ,che, pertanto, necessitano di un aiuto per la crescita, l’istruzione ed educazione dei propri figli.

I CARATTERI DELL’ AFFIDAMENTO:

· Contesto familiare disagiato: esistenza all’ interno del nucleo familiare di gravi problematiche attinenti ai vari aspetti della vita familiare (disagiate situazioni economiche, morali, psico-fisiche, etc...), che possano essere di grave pregiudizio per la crescita dei minori.
· Temporaneità:deve necessariamente trattarsi di disagi che abbiano un carattere temporaneo. In caso contrario, vi sarebbero i presupposti per aprire la procedura di adozione.

I SOGGETTI DELL’ AFFIDAMENTO:

· Possono essere oggetto di affidamento tutti i minori tra 0-18 anni, che vivono nel territorio nazionale, anche se non residenti.
· I minori, possono essere affidati:
- ad altro nucleo familiare, possibilmente con figli minori a carico;
- a persone singole ( può trattarsi anche di persone separate, divorziate, vedove.);
- ad una comunità di tipo familiare .

ITER GIURIDICO DELL’ AFFIDAMENTO:
Per poter procedere all’ affidamento, è indispensabile svolgere un’ istruttoria,
con la sovraintendenza di un giudice tutelare, tendente ad accertare, per un verso le reali condizioni di disagio del nucleo familiare di origine del minore, e, per l’altro, l’effettiva idoneità dei soggetti che riceveranno in affido il minore.
Inoltre, si rende necessario il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà oppure del tutore per completare la procedura.

In conclusione, vi è da dire che dovere primario dei soggetti affidatari è quello di agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori, al fine di favorirne il suo reinserimento nel nucleo familiare di origine, allorquando saranno venute meno tutte quelle cause che hanno determinato l’affidamento stesso.
Inoltre, l’affidatario deve provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione del minore, anche in considerazione di eventuali suggerimenti dati dai genitori di quest’ultimo.


Antonio C
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