Nel
mese di Gennaio 2003, presso il Comando dei Vigili
Urbani di Modugno si è svolto, organizzato
dall’ Assessorato ai servizi Sociali, un incontro
avente ad oggetto: ”PRESENTAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE .PROGETTO COMUNALE “
ORIENTAMENTO FAMIGLIA” L.285/ 97”.
La costituzione del centro, vuol essere un aiuto ad
una sempre crescente richiesta di sostegno, da parte
dei genitori, per un sano sviluppo dei propri figli.
Inoltre, in futuro, sarà attivato lo “SPORTELLO
ORIENTAMENTO FAMIGLIE” con una linea
verde per rispondere ai tanti interrogativi e problemi
che una famiglia si pone in relazione alla crescita
dei propri figli.
Con tali iniziative si vogliono potenziare nel Comune
di Modugno i servizi a sostegno delle famiglie.
In tale contesto, non appare superfluo, soffermarsi
sull’affidamento, istituto giuridico previsto
dalla legge a sostegno di quelle famiglie in gravi
difficoltà ,che, pertanto, necessitano di un
aiuto per la crescita, l’istruzione ed educazione
dei propri figli.
I
CARATTERI DELL’ AFFIDAMENTO:
·
Contesto familiare disagiato: esistenza all’
interno del nucleo familiare di gravi problematiche
attinenti ai vari aspetti della vita familiare (disagiate
situazioni economiche, morali, psico-fisiche, etc...),
che possano essere di grave pregiudizio per la crescita
dei minori.
· Temporaneità:deve necessariamente
trattarsi di disagi che abbiano un carattere temporaneo.
In caso contrario, vi sarebbero i presupposti per
aprire la procedura di adozione.
I SOGGETTI DELL’ AFFIDAMENTO:
· Possono essere oggetto di affidamento tutti
i minori tra 0-18 anni, che vivono nel territorio
nazionale, anche se non residenti.
· I minori, possono essere affidati:
- ad altro nucleo familiare, possibilmente con figli
minori a carico;
- a persone singole ( può trattarsi anche di
persone separate, divorziate, vedove.);
- ad una comunità di tipo familiare .
ITER
GIURIDICO DELL’ AFFIDAMENTO:
Per poter procedere all’ affidamento, è
indispensabile svolgere un’ istruttoria,
con la sovraintendenza di un giudice tutelare, tendente
ad accertare, per un verso le reali condizioni di
disagio del nucleo familiare di origine del minore,
e, per l’altro, l’effettiva idoneità
dei soggetti che riceveranno in affido il minore.
Inoltre, si rende necessario il consenso dei genitori
o del genitore esercente la patria potestà
oppure del tutore per completare la procedura.
In
conclusione, vi è da dire che dovere primario
dei soggetti affidatari è quello di agevolare
i rapporti tra il minore ed i suoi genitori, al fine
di favorirne il suo reinserimento nel nucleo familiare
di origine, allorquando saranno venute meno tutte
quelle cause che hanno determinato l’affidamento
stesso.
Inoltre, l’affidatario deve provvedere al mantenimento,
istruzione ed educazione del minore, anche in considerazione
di eventuali suggerimenti dati dai genitori di quest’ultimo.
Antonio C.
Le origini del commercio equo e solidale